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Condizioni generali di vendita

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ARTICOLO 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti di vendita conclusi dalla società MODEC con clienti professionali relativamente ai prodotti fabbricati e commercializzati dalla società MODEC. Esse costituiscono la base della negoziazione commerciale e vengono sistematicamente inviate o consegnate a ciascun cliente per consentirgli di effettuare un ordine.

In nessun caso i documenti commerciali o tecnici possono essere considerati contrattuali.
Di conseguenza, salvo accordo particolare, il fatto di effettuare un ordine implica l'adesione totale e senza riserve del cliente alle presenti condizioni generali di vendita, di riparazione e di formazione, ad esclusione di qualsiasi altro documento, come prospetti, cataloghi e listini prezzi, emessi dalla società MODEC, che hanno solo un valore indicativo e sono rivedibili in qualsiasi momento.

Nessuna condizione particolare può, salvo accettazione formale e scritta della società MODEC, prevalere sulle condizioni generali. Qualsiasi condizione contraria opposta dal cliente sarà, pertanto, in mancanza di espressa accettazione, inopponibile alla società MODEC, indipendentemente dal momento in cui sia stata portata a sua conoscenza. Il fatto che la società MODEC non si avvalga in un dato momento di una qualsiasi delle presenti condizioni generali non può essere interpretato come rinuncia ad avvalersi successivamente di una qualsiasi delle predette condizioni.

Gli impegni assunti dai nostri rappresentanti, agenti o altri delegati sono validi solo subordinatamente a conferme scritte validamente firmate provenienti dalla nostra società. Le nostre condizioni generali si applicano sia alle forniture effettuate in nostro nome e per nostro conto sia a quelle effettuate da noi stessi e per nostro conto o in nome e per conto di terzi.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEI BENI E DELLE PRESTAZIONI OFFERTI DALLA SOCIETÀ MODEC

Le presenti Condizioni Generali hanno lo scopo di definire le condizioni alle quali la società MODEC commercializza i prodotti da essa fabbricati, come motori pneumatici e attuatori rotativi portatili e i loro accessori di seguito denominati "Beni". Si tratta di una gamma di prodotti standard, fatte salve modifiche accessorie o richieste specifiche.

ARTICOLO 3 – INFORMAZIONE PREVIA E DOVERE DI CONSIGLIO

La società MODEC è tenuta a un obbligo di informazione previa e a un dovere di consiglio. Prima della formazione del contratto, le Parti si sono scambiate informazioni sulle caratteristiche dei Beni venduti e sulle loro funzionalità. Il cliente riconosce di aver ricevuto dalla società MODEC tutte le informazioni necessarie, quali la descrizione tecnica dei Beni (caratteristiche, raccomandazioni per l'uso, la cura e la manutenzione, ecc.) nonché le presenti condizioni generali, per poter valutare l'adeguatezza dei Beni o dei servizi alle proprie esigenze e per adottare tutte le precauzioni necessarie per il loro utilizzo, la loro manutenzione e la loro cura. La società MODEC assicura la conformità del Bene alle aspettative del cliente.

A tal fine, il cliente invierà alla società MODEC per via elettronica, o con qualsiasi altro mezzo, elementi o un capitolato d'oneri che consenta di dettagliare e identificare la propria richiesta o le proprie richieste. La società MODEC procede alla verifica e all'analisi delle esigenze del cliente, quindi invia un preventivo accompagnato da tutta la documentazione che descrive le caratteristiche dei Beni proposti e le loro funzionalità. Spetterà quindi al cliente verificare che il Bene o il servizio risponda alle sue esigenze e aspettative.

Il cliente è tenuto a partecipare all'identificazione delle proprie esigenze ed è l'unico responsabile degli errori o delle omissioni commessi a tale titolo, nella misura in care è stato informato e consigliato. Se le esigenze del cliente dovessero evolvere, egli dovrà renderle note alla società MODEC. In mancanza di sufficienti informazioni fornite dal cliente, la società MODEC no potrà essere ritenuta responsabile in caso di inadeguatezza del bene alle aspettative di quest'ultimo.

ARTICOLO 4: FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 4.1: Ordine

Il processo di formazione del contratto si concretizza con l'emissione di un ordine d'acquisto da parte dell'acquirente inviato alla società MODEC, tramite e-mail, fax o posta. Per essere valido, l'ordine deve specificare in particolare il codice dei Beni, la loro descrizione, la quantità, il prezzo concordato, il numero d'ordine emesso dall'acquirente nonché l'indirizzo di consegna e/o di fatturazione. Con la firma dell'ordine d'acquisto, l'acquirente accetta che il contratto sia sottoposto alle presenti condizioni generali, dà atto di averne perfetta conoscenza e rinuncia ad avvalersi delle proprie condizioni d'acquisto.

Il contratto si riterrà concluso solo dopo l'invio da parte della società MODEC di una conferma d'ordine, via e-mail o con qualsiasi altro mezzo, accompagnata da un nuovo invio delle presenti condizioni generali. Sulla conferma d'ordine figureranno in particolare il numero di riferimento dell'ordine assegnato dalla società MODEC, le modalità di consegna, compreso il termine indicativo di spedizione, nonché qualsiasi disposizione particolare in deroga alle presenti condizioni generali, ed eventualmente l'indicazione di difficoltà o riserve sollevate dall'ordine.

Articolo 4.2: Modifica dell'ordine

La società MODEC si riserva il diritto di non accettare annullamenti o modifiche successive degli ordini.

ARTICOLO 5: PREZZO

Articolo 5.1: Importo

I Beni e i servizi sono forniti ai prezzi in vigore al momento dell'invio dell'ordine.
Salvo disposizione contraria, tutti i costi accessori che possono gravare sul prezzo dell'ordine, come ad esempio un aumento dei costi di trasporto, dei costi delle materie prime, tasse o imposte sopravvenute dopo l'accettazione dell'ordine, saranno riaddebitati all'acquirente. Tali prezzi si intendono al netto dell'IVA in Francia e al netto di tutte le imposte, i diritti, le tasse e gli altri contributi al di fuori della Francia.

A meno che le condizioni particolari non prevedano una valuta di conto per la fatturazione e il pagamento diversa dall'Euro, i prezzi sono stabiliti in Euro. Quest'ultima valuta sarà utilizzata anche per la fatturazione e i pagamenti, con l'esclusione di qualsiasi indicizzazione a una valuta estera.

Possono essere applicate condizioni tariffarie particolari in base alle specificità richieste dal cliente relative, in particolare, alla valuta, alle modalità e ai termini di consegna, o ancora ai termini e alle modalità di pagamento. Queste saranno oggetto di un accordo speciale stabilito tra le Parti.

Articolo 5.2: Modalità di pagamento

Una fattura, emessa per ogni consegna o esecuzione di prestazione e rilasciata al momento della stessa, menziona le modalità di pagamento.

Salvo convenzione contraria, i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente in Euro, come sarà stipulato nelle fatture, con l'esclusione di qualsiasi indicizzazione a una valuta estera. Il prezzo è pagabile per intero e in un'unica soluzione entro trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura, salvo diversa indicazione stipulata nella fattura.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario intestato al conto bancario stipulato nella fattura.

I pagamenti effettuati dal cliente saranno considerati definitivi solo dopo l'effettivo incasso delle somme dovute da parte della società MODEC.

Articolo 5.3: Ritardo e mancato pagamento


Articolo 5.3.1: Ritardo di pagamento

Qualsiasi somma non pagata alla scadenza riportata in fattura comporta di pieno diritto, a decorrere dal giorno successivo alla data di regolamento indicata su detta fattura e senza che sia necessaria alcuna formalità preventiva, l'applicazione di penali per il ritardo di importo pari a tre volte il tasso di interesse legale, nonché un'indennità forfettaria per le spese di recupero crediti di importo pari a 40 € ai sensi dell'articolo L.441-10 del Codice di commercio francese.

Nel caso in cui le spese di recupero crediti sostenute superino tale importo forfettario, ci riserviamo il diritto di richiedere un'indennità complementare dietro giustificazione. Il mancato pagamento alla scadenza comporta, inoltre, di pieno diritto, la decadenza dal beneficio del termine per tutte le somme dovute dal cliente alla società MODEC in virtù di tutti i contratti in corso. In caso di ritardo nel pagamento, la società MODEC sarà legittimata a sospendere tutti gli ordini in corso, senza pregiudizio per qualsiasi altra via d'azione. L'esistenza di una controversia non può in nessun caso giustificare il mancato pagamento alla scadenza.

Articolo 5.3.2: Mancato pagamento

In caso di mancato pagamento, quindici giorni dopo una messa in mora rimasta infruttuosa, il contratto si risolverà di pieno diritto ai sensi delle disposizioni del successivo articolo 16-1.

ARTICOLO 6: CONSEGNA - SPEDIZIONI

Articolo 6.1: Modalità

Ogni consegna è accompagnata da una bolla di consegna che dettaglia i Beni consegnati o riparati.
Salvo convenzione contraria, la consegna si effettua:

  • Per le consegne in Francia: FRANCO FABBRICA (DEPART USINE) Beaumont-les-Valence per le macchine e i pezzi di ricambio
  • Per le consegne fuori dalla Francia: EX-WORKS Beaumont-les-Valence ai sensi degli Incoterms 2020.

È il cliente che sceglie la modalità di trasporto, il trasportatore e che lo paga. Il cliente si impegna a prendere in consegna i beni entro 5 giorni lavorativi successivi all'avviso di merce pronta.
Decorso tale termine, la società MODEC potrà considerare l'ordine annullato e la vendita risolta unilateralmente dal cliente, oppure potrà fatturare i costi di giacenza.

Articolo 6.2: Termini di messa a disposizione o di spedizione dei Beni

Il termine di messa a disposizione (per le consegne "Franco Fabbrica" o "Ex-Works") o di spedizione (nei casi in cui si utilizzino altri INCOTERMS) dei Beni è indicato nella conferma d'ordine emessa dalla società MODEC.
I termini di spedizione sono indicati a titolo indicativo. La società MODEC compie il massimo sforzo per spedire i Beni entro i termini previsti.

Nessun ritardo potrà dare diritto all'annullamento o alla risoluzione dell'ordine da parte dell'acquirente, a un rinvio dei pagamenti oltre le scadenze previste, né alla modifica dell'ordine o al versamento di indennità o penali di qualsiasi natura.

Le spedizioni vengono effettuate solo in base alla disponibilità e nell'ordine di arrivo degli ordini. La società MODEC è autorizzata a procedere a spedizioni in modo globale o parziale.
In ogni caso, la società MODEC ha il diritto di sospendere qualsiasi spedizione entro i termini se l'acquirente non è in regola con i propri obblighi nei suoi confronti, qualunque ne sia la causa.

Articolo 6.3: Trasporto - Rischi

I prodotti vengono consegnati nel luogo concordato.

I Beni viaggiano a rischio e pericolo del cliente, al quale spetta, in caso di danni o ammanchi, effettuare tutte le verifiche necessarie e confermare le proprie riserve mediante atto extragiudiziale o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al trasportatore entro tre giorni, esclusi i giorni festivi, successivi al ricevimento della merce. Una fotocopia di tale lettera contenente l'elenco degli articoli difettosi deve essere inviata simultaneamente a MODEC prima di qualsiasi utilizzo, trasformazione o rivendita.

I Beni viaggiano a rischio e pericolo della società MODEC solo quando le consegne sono effettuate in applicazione degli Incoterms che lo prevedono (in particolare DAP), i quali saranno espressamente specificati nella conferma d'ordine emessa dalla società MODEC.

Articolo 6.4: Ricezione e conformità

Senza pregiudizio per le misure da adottare nei confronti del trasportatore, il numero e lo stato delle merci devono essere tassativamente verificati alla consegna in presenza del trasportatore. Eventuali reclami per vizi apparenti o per la non conformità dei Beni consegnati rispetto ai Beni ordinati o alla bolla di spedizione, devono essere formulati per iscritto dal cliente sulla bolla di consegna e portati a conoscenza della società MODEC via e-mail entro cinque giorni lavorativi, esclusi i giorni festivi, successivi al ricevimento della merce.

In mancanza, le merci si riterranno irrefutabilmente conformi in quantità e qualità all'ordine d'acquisto.
Spetterà al cliente provare, mediante qualsiasi documento giustificativo, la realtà dei vizi apparenti, degli ammanchi, delle non conformità o delle anomalie riscontrate. Egli dovrà concedere alla società MODEC ogni facilitazione per procedere alla verifica di tali vizi e per porvi rimedio. Egli si asterrà dall'intervenire direttamente o dal far intervenire terzi a tal fine.
Le non conformità e gli ammanchi accertati saranno, a scelta della società MODEC, rimborsati o sostituiti nel più breve tempo possibile.

In ogni caso, l'esistenza di non conformità o di ammanchi non darà diritto al cliente né all'annullamento dell'ordine, né al riconoscimento di risarcimenti per danni e interessi.

Articolo 6.5: Resi

Il cliente dovrà ottenere il consenso formale della società MODEC prima di qualsiasi rinvio di merce verso la società MODEC. La società MODEC non potrà essere tenuta a farsi carico dei costi generati, per sé o per il cliente, da tale rinvio.

ARTICOLO 7: RISERVA DI PROPRIETÀ

Il trasferimento di proprietà dei Beni venduti avviene a decorrere dal pagamento del prezzo fissato. I Beni venduti dalla società MODEC rimangono di sua proprietà fino al completo pagamento del prezzo.

Durante il periodo precedente al trasferimento di proprietà, l'acquirente assume il carico dei rischi e dei danni che i materiali venduti potrebbero subire o causare per qualsiasi causa. Egli farà in modo che l'identificazione dei materiali sia sempre possibile. I materiali in magazzino si presumono essere quelli non pagati.

La società MODEC potrà riprendere possesso dei Beni venduti in caso di mancato pagamento. Inoltre, fino al completo pagamento del prezzo, l'acquirente si impegna a mantenere tali Beni individualizzati e si impegna a non trasformarli o incorporarli in un altro bene se i Beni venduti dalla società MODEC non possono essere separati senza subire danni. Inoltre, gli è vietato rivenderli, spostarli e più in generale disporne in alcun modo senza il previo ed espresso consenso della società MODEC.

ARTICOLO 8: GARANZIE

Articolo 8.1: Garanzia legale

Ai sensi degli articoli 1641 e successivi del Codice Civile francese, la società MODEC garantisce i Beni venduti contro i vizi occulti, definiti come i difetti di una cosa che la rendono inidonea all'uso cui è destinata, o che diminuiscono in modo tale tale uso che l'acquirente non l'avrebbe acquistata o ne avrebbe dato solo un prezzo inferiore se li avesse conosciuti.

Questa garanzia ha lo scopo di porre rimedio a qualsiasi difetto di funzionamento esistente prima della vendita ma apparso successivamente alla stessa.
Spetterà al cliente fornire ogni giustificazione circa la realtà dei vizi occulti riscontrati e in particolare circa la realtà e l'esistenza dei vizi riscontrati prima della vendita.

Egli dovrà concedere alla società MODEC ogni facilitazione per procedere alla verifica di tali vizi.
La società si riserva il diritto di procedere direttamente o tramite un delegato, a qualsiasi accertamento e verifica in loco.

In ogni caso, la società MODEC potrà assumersi la responsabilità a titolo di garanzia per vizi occulti alle condizioni sopra definite solo se l'acquirente ha effettuato un trasporto e un uso normale dei Beni, non li ha modificati in alcun modo e li ha stoccati, conservati e manipolati al fine di garantire il loro mantenimento in buono stato di conservazione.

A titolo della presente garanzia, l'unico obbligo a carico della società MODEC sarà, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del prodotto, oppure il rimborso del prezzo pagato dall'acquirente.
Gli interventi a titolo della presente garanzia non avranno l'effetto di prolungarne la durata.

Articolo 8.2: Garanzia convenzionale sui Beni commercializzati


Articolo 8.2.1: Estensione

La società MODEC garantisce i Beni da tutti i difetti di fabbricazione e di materiale, a condizione che l'uso sia conforme alla documentazione e alle istruzioni fornite.

Articolo 8.2.2: Modalità

Qualora l'acquirente desideri attivare la garanzia contrattuale, è tenuto a trasmettere preventivamente alla società MODEC una descrizione dettagliata del guasto riscontrato e il certificato di garanzia. Qualsiasi reso di pezzi deve essere oggetto di un accordo scritto e preventivo della società MODEC, che assegnerà un numero di reso denominato "Ticket". Qualsiasi prodotto restituito senza tale accordo sarà tenuto a disposizione dell'acquirente e non darà luogo all'emissione di una nota di credito, né potrà essere concesso alcun rimborso o sostituzione dei Beni da parte della società MODEC.

Nessuna detrazione automatica dalla fattura potrà essere imposta unilateralmente dall'acquirente a causa di un ritardo nella consegna o di Beni non conformi. Le merci restituite devono essere accompagnate da una bolla di reso da apporre sul pacco che mostri in modo visibile il numero di reso e devono essere nello stato originale. L'acquirente non potrà in nessun caso pretendere alcuna indennità di fermo macchina a causa dell'applicazione della garanzia.

La società MODEC sceglierà se sostituire o riparare tutti i pezzi riconosciuti come difettosi dai suoi servizi.
La società MODEC non garantisce che il prodotto sia esente da anomalie e che il suo funzionamento sia ininterrotto. Di conseguenza, si ricorda all'acquirente che spetta a lui adottare tutte le disposizioni per stabilire piani di emergenza adeguati e adotterà ogni misura appropriata per ridurre al minimo le conseguenze dannose legate in particolare a una possibile interruzione dell'attività generata dal prodotto a causa del suo utilizzo.

Articolo 8.2.3: Prezzo - Rischi

I rischi e tutti i costi di reso di qualsiasi natura sono a carico del cliente.

Articolo 8.2.4: Durata

La presente garanzia è concessa per una durata di 12 mesi.
Tale durata inizia a decorrere dalla data di consegna prevista dall'articolo 6 delle presenti condizioni generali.

Articolo 8.2.5: Garanzia dei componenti non prodotti dalla società MODEC

Le condizioni di garanzia dei componenti non prodotti dalla società MODEC e la durata della garanzia sono definite in base a ciascun prodotto e corrispondono a quanto concesso dal costruttore, come sarà indicato nella proposta commerciale, nella conferma d'ordine e, se del caso, nei documenti commerciali. Questa garanzia potrà essere attivata solo se il Bene viene utilizzato con materiali di consumo MODEC.

Articolo 8.3: Garanzia convenzionale sulle riparazioni e sui pezzi sostituiti


Articolo 8.3.1: Estensione

Le riparazioni e i pezzi sostituiti sono garantiti per una durata di 3 mesi dopo la data di fatturazione.

Articolo 8.3.2: Prezzo - Rischi

I rischi e tutti i costi di reso di qualsiasi natura sono a carico del cliente.

Articolo 8.4: Esclusioni

La presente garanzia non opera per i clienti che esercitano la stessa specializzazione della società MODEC.
La presente garanzia non opera inoltre per i danni che non siano direttamente ed esclusivamente imputabili alla società MODEC e in particolare in caso di:

  • vizi apparenti non denunciati nelle condizioni sopra indicate,
  • difetti e deterioramenti provocati dall'usura naturale, dall'usura normale o da quelli derivanti da un uso non conforme o insolito delle merci vendute,
  • pezzi ed elementi di consumo messi fuori servizio da una normale usura risultante in particolare da una durata di utilizzo normale di otto ore per giorno lavorativo,
  • qualsiasi negligenza, difetto di manutenzione, difetto di sorveglianza, difetto di utilizzo e qualsiasi uso non conforme alle prescrizioni e/o condizioni d'uso documentate,
  • guasti dovuti a un uso errato o a una manutenzione difettosa,
  • degradazioni dovute a qualsiasi catastrofe naturale e a qualsiasi incidente la cui causa sia esterna al materiale utilizzato,
  • incendi, danni causati dall'acqua, scioperi, utilizzi anormali del prodotto o modifiche del prodotto non previste né specificate dalla società,
  • pezzi che siano stati sostituiti dal cliente con pezzi di un'altra origine rispetto a quelli montati dalla società MODEC,
  • Bene che sia stato smontato al di fuori della presenza della società MODEC,
  • un intervento tecnico eseguito dal cliente stesso o da terzi non autorizzati dalla società,
  • fornitura da parte della società MODEC di un materiale equivalente durante il periodo di fermo,
  • le riparazioni effettuate dalla società MODEC quando determinati pezzi, la cui sostituzione o riparazione complementare sia stata ritenuta necessaria dalla società MODEC, siano stati rifiutati dal cliente.

Le garanzie convenzionali cessano automaticamente se l'acquirente non ha soddisfatto i propri obblighi contrattuali in materia di pagamento.

Articolo 8.5: Limitazione

Nel caso in cui venisse accertata la responsabilità contrattuale della società MODEC, questa sarà limitata all'importo dovuto o pagato dal cliente alla società MODEC in virtù della convenzione in oggetto all'origine del danno o dei danni. Tale somma si intende idonea a riparare tutti i pregiudizi subiti dal cliente, qualunque sia la loro natura, materiali o immateriali.

Per quanto riguarda specificamente il bene consegnato per essere riparato, anche al di fuori della garanzia contrattuale, la responsabilità della società MODEC è limitata alla restituzione in stato di detto bene o alla sua sostituzione.

ARTICOLO 9: UTILIZZO - MANUTENZIONE

Il cliente si impegna a utilizzare e mantenere i Beni in conformità con le raccomandazioni della società MODEC e con le indicazioni dei documenti d'uso.

ARTICOLO 10: MODIFICHE TECNICHE

La società MODEC può in qualsiasi momento applicare ai suoi modelli i perfezionamenti e le modifiche ritenuti utili. Di conseguenza, le denominazioni e le caratteristiche delle macchine indicate nelle nostre proposte devono essere considerate le uniche valide. Qualsiasi altro documento è fornito solo a titolo indicativo.

ARTICOLO 11: SUBAPPALTO

Il cliente accetta espressamente che il prestatore possa subappaltare in tutto o in parte i lavori che è tenuto ad effettuare a un'azienda subappaltatrice che agisce sotto la responsabilità di quest'ultimo, fermo restando che l'identità del subappaltatore, nonché la natura dei lavori e le modalità di pagamento concordate, saranno comunicate al cliente ai fini dell'approvazione, nell'ambito delle condizioni particolari.

In questo caso, un contratto di subappalto fissa i diritti e gli obblighi di entrambe le parti, il quale sarà consegnato al cliente su sua richiesta.

ARTICOLO 12: APPLICAZIONE DEL REGIME LEGALE DELL'IMPREVISIONE

In caso di mutamento di circostanze imprevedibili al momento della conclusione del contratto, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1195 del Codice Civile francese, la Parte che non ha accettato di assumersi un rischio di esecuzione eccessivamente oneroso può richiedere una rinegoziazione del contratto al proprio cocontraente.

Le trattative non potranno superare i tre mesi, termine oltre il quale la parte che ha richiesto la rinegoziazione potrà adire il giudice per rivedere il contratto o per porvi fine alla data e alle condizioni da esso fissate.

ARTICOLO 13: ASSICURAZIONE

Le Parti si impegnano a sottoscrivere rispettivamente una polizza assicurativa che garantisca la loro responsabilità civile professionale per tutte le attività e gli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali.

Le Parti si impegnano a mantenere questa polizza per tutta la durata dell'esecuzione dei contratti conclusi nell'ambito delle presenti condizioni generali e a fornirne la prova su richiesta dell'altra parte fornendole un attestato dei propri assicuratori, contenente l'elenco delle garanzie sottoscritte, il loro importo e la loro durata di validità.

Qualsiasi modifica, sospensione, risoluzione o annullamento di questa polizza assicurativa, per qualsiasi causa, dovrà essere segnalata all'altra parte nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 14 – BUONA FEDE E LEALTÀ

Le Parti si impegnano a comportarsi sempre l'una verso l'altra come partner leali e in buona fede, e in particolare: ad adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto in buona fede; a portare senza indugio a conoscenza dell'altra Parte qualsiasi controversia o difficoltà che possa incontrare nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto o dei suoi rapporti con i clienti.

ARTICOLO 15: FORZA MAGGIORE

Le Parti no potranno essere ritenute responsabili se il mancato o il ritardato adempimento di una qualsiasi delle loro obbligazioni, come qui descritte, derivi da un caso di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile francese.

Per espressa convenzione, costituiscono in particolare un caso di forza maggiore: incendio, inondazione, danni causati dall'acqua, tempesta, uragano, terremoto, guerra, insurrezione, sciopero (totale o parziale), esplosione, epidemia, quarantene, pandemia, blocco stradale, sabotaggio, frana, interruzione dell'energia elettrica, siccità, gelo, crisi economica, attentati, decisioni governative, azioni giudiziarie.

La Parte che rileva l'evento dovrà informare senza indugio l'altra Parte della sua impossibilità di eseguire la prestazione e giustificarsi con essa. La sospensione delle obbligazioni non potrà in nessun caso essere causa di responsabilità per il mancato adempimento dell'obbligazione in questione, né indurre al versamento di risarcimenti danni o penali per il ritardo.
L'esecuzione dell'obbligazione è sospesa per tutta la durata della forza maggiore se essa è temporanea e non supera un mese.

Di conseguenza, non appena scompare la causa della sospensione delle loro reciproche obbligazioni, le Parti compiranno ogni sforzo per riprendere il più rapidamente possibile la normale esecuzione delle loro obbligazioni contrattuali. A tal fine, la Parte impedita avviserà l'altra della ripresa della propria obbligazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o qualsiasi atto extragiudiziale. Se l'impedimento è definitivo o supera i due mesi, le presenti saranno puramente e semplicemente risolte secondo le modalità definite all'articolo 16-2 delle presenti condizioni generali.

ARTICOLO 16: RISOLUZIONE

Articolo 16-1 - Clausola risolutiva e risoluzione unilaterale

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1225 del Codice Civile francese, il contrato sarà risolto di pieno diritto (vale a dire senza ricorso al giudice) in caso di inadempimento da parte di una delle parti delle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto, di seguito dettagliate:

  • Obbligazioni della società MODEC: obbligo di consegna dei Beni e delle prestazioni di servizio, obbligo di buona fede e lealtà; obbligo di riservatezza; obbligo di conformità; obbligo di informazione previa e dovere di consiglio;
  • Obbligazioni del cliente: obbligo di pagamento dei Beni e delle prestazioni di servizio, obbligo di buona fede e lealtà; obbligo di riservatezza; obbligo di conformità;

Questa risoluzione sarà acquisita dopo una messa in mora inviata dal creditore dell'obbligazione inadempiuta alla parte inadempiente, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e rimasta infruttuosa per un termine di quindici giorni dal ricevimento.

Tale messa in mora menziona espressamente la presente clausola risolutiva.
La risoluzione opererà senza pregiudizio del diritto della parte lesa di richiedere il risarcimento dei danni in virtù delle presenti.

Al di fuori dei casi sopra indicati, le Parti conservano la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto alle condizioni stabilite dall'articolo 1226 del Codice Civile francese. La risoluzione porrà fine a tutti gli ordini in corso.

Articolo 16-2 - Risoluzione per forza maggiore

La risoluzione di pieno diritto per forza maggiore non potrà, nonostante la Clausola risolutiva e risoluzione unilaterale sopra indicata all'articolo 16-1, aver luogo se non due mesi dopo il ricevimento di una messa in mora notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o qualsiasi atto extragiudiziale. Questa messa in mora dovrà menzionare l'intenzione di applicare la presente clausola.

ARTICOLO 17: CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE

Nella misura in cui le prestazioni scambiate possono trovare la loro utilità solo attraverso la completa esecuzione del contratto risolto, le parti devono restituire l'integralità di ciò che si sono procurate l'una dall'altra.

ARTICOLO 18 - PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI A CARATTERE PERSONALE


ARTICOLO 18-1 – FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali e per la corretta esecuzione degli stessi, la società MODEC sarà tenuta a raccogliere e trattare i dati a carattere personale del cliente nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 denominata "Informatique et libertés". La mancata comunicazione di queste informazioni impedirà la conclusione di qualsiasi contratto. Il Cliente acconsente espressamente alla raccolta e al trattamento dei suoi dati a carattere personale da parte della società MODEC.

La raccolta e il trattamento dei dati a carattere personale del Cliente hanno come finalità la conclusione e l'esecuzione dei contratti conclusi nell'ambito del presente contratto quadro, il rispetto degli obblighi legali e regolamentari che ne derivano nonché il perseguimento dei legittimi interessi della società MODEC (prospezione, animazione e gestione del rapporto con i propri clienti e potenziali clienti). La società MODEC conserverà i dati a carattere personale raccolti in questo ambito per la durata dei rapporti commerciali che ne derivano, aumentata dei termini di prescrizione applicabili.
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dalla società MODEC, dai suoi dipendenti e dai suoi collaboratori.

Tutte le misure utili sono adottate al fine di preservare la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati raccolti e prevenire qualsiasi utilizzo distorto di tali dati.

Il cliente garantisce l'accettazione da parte dei suoi dipendenti della raccolta e del trattamento dei loro dati alle condizioni sopra descritte.

ARTICOLO 18-2 – I DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE

Le persone fisiche interessate dalla tutela dei loro dati a carattere personale hanno il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione e la portabilità dei dati a carattere personale che le riguardano, nonché il diritto di richiedere la limitazione o di opporsi al trattamento a cui tali dati sono sottoposti. Esse hanno inoltre il diritto di proporre reclamo alla CNIL.

Infine, queste stesse persone hanno il diritto di definire le direttive relative al destino di tali dati a carattere personale dopo la loro morte. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo alla società MODEC al seguente indirizzo: 80, allée René Higonnet – Z.I. Sirius Quatre – 26760 Beaumont-lès-Valence, o inviando un'e-mail al seguente indirizzo: [email protected].

ARTICOLO 19: SERVIZIO CLIENTI

Per qualsiasi domanda o difficoltà, sia che si tratti di una richiesta di assistenza o di una domanda relativa agli ordini, il cliente può indirizzare i propri reclami al seguente indirizzo: [email protected] o contattare il servizio clienti telefonicamente al numero +33 (0)4 75 40 27 15.

ARTICOLO 20: CONFIDENZIALITÀ

Le parti si impegnano a un severo obbligo di riservatezza. Esse si impegnano a non riprodurre o divulgare a terzi segreti, know-how, documenti o qualsiasi altra informazione (dati commerciali, tecnici, qualsiasi informazione riservata legata alla fabbricazione dei Prodotti, ecc.), di qualsiasi natura, comunicati nell'ambito della negoziazione e per l'esecuzione dei contratti derivanti dalle presenti condizioni generali e ad adottare tutte le misure atte ad evitare tale divulgazione. Esse si impegnano inoltre a non sfruttare personalmente le suddette informazioni per alcuna attività.

Ciascuna parte garantisce il rispetto di questo obbligo da parte di tutto il proprio personale e dei suoi subappaltatori.
Questo obbligo persiste non solo per tutta la durata dell'esecuzione del contratto derivante dalle condizioni generali, ma anche per i venticinque anni successivi alla sua cessazione, qualunque ne sia la causa.
Tuttavia, il cliente autorizza la società MODEC a citare il cliente nei suoi elenchi di riferimento.

ARTICOLO 21: PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I supporti scritti di formazione consegnati al corsista o ai corsisti integrano i metodi pedagogici specificamente sviluppati dalla società MODEC. Il contenuto di questi supporti rimane di proprietà della società MODEC. Il cliente e il corsista o i corsisti che assistono alle formazioni si vietano, per tutto o parte di questi supporti, qualsiasi riproduzione o riutilizzo a fini di formazione di terzi interni o esterni, in qualsiasi modalità, salvo autorizzazione scritta della società MODEC.
Qualsiasi utilizzo del marchio, del nome o del logo MODEC è vietato senza il preventivo, espresso e scritto consenso della stessa; il suo eventuale rifiuto non deve essere motivato.

ARTICOLO 22: CLAUSOLA DI CONTROVERSIA

QUALSIASI CONTROVERSIA CHE POSSA INSORGERE TRA LE PARTI IN MERITO ALLA FORMAZIONE, VALIDITÀ, INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE O RISOLUZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI E DEI CONTRATTI SUCCESSIVI SARÀ SOTTOPOSTA AL DIRITTO FRANCESE E SARÀ DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ MODEC, CIÒ NONOSTANTE QUALSIASI CLAUSOLA CONTRARIA FIGURANTE SUI DOCUMENTI SCAMBIATI TRA LE PARTI.

In caso di redazione delle presenti condizioni generali in più lingue o se sono oggetto di una qualunque traduzione, solo la versione francese farà legge tra le parti.

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